ho fatto un copia e incolla di un pdf dell'inps:
IL CONGEDO PARENTALE (astensione facoltativa)
Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro
anche contemporaneamente , ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.
In caso di adozione o affidamento i genitori possono utilizzare il congedo parentale entro gli otto anni dal momento
dell'ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottato/affidato.
Il padre può usufruire del congedo parentale anche nel periodo di maternità oppure durante i riposi giornalieri per
allattamento della madre.
La legge, a partire dal 1° gennaio 2007, ha previsto anche per alcune categorie di lavoratrici e i lavoratori iscritti alla
Gestione separata (collaboratori a progetto, titolari di assegni di ricerca e collaboratori coordinati e continuativi presso
la PA), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di un
congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall'ingresso in famiglia
del minore adottato/affidato.
Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, per tre mesi entro il primo anno di età del
bambino e con l'obbligo di astensione dal lavoro. Ai padri lavoratori autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo
parentale.
QUANTO SPETTA
L'indennità, pari al 30% della retribuzione media giornaliera o della retribuzione "convenzionale", spetta per un periodo
massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o
affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia).
In caso di superamento dei sei mesi e dal compimento del terzo anno fino agli otto anni di età del bambino, l'indennità
spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del
trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (per il 2009 questo tetto è pari a 14.891,50 euro).
La domanda va presentata all'Inps e al datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito
dell'Istituto
www.inps.it, nella sezione moduli).
CHI PAGA
L'indennità di maternità obbligatoria o di congedo parentale, generalmente, per i lavoratori dipendenti è anticipata in
busta paga dal datore di lavoro. Per alcune tipologie di lavoratori (es. operai agricoli, colf e badanti, lavoratori stagionali,
disoccupati o sospesi, iscritti alla Gestione Separata) l'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps secondo la modalità
di pagamento indicata in domanda (bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale).
ASSEGNI PER LA MATERNITÀ
La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della
carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non hanno diritto all'indennità
Titolo: Maternita'
Documento generato il 28/04/2010 - Ora. 16.40
www.inps.it: Informazioni > Le prestazioni a sostegno del reddito > Maternità
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di maternità o ne hanno diritto in misura inferiore rispetto all'assegno.
L'assegno dello Stato, è previsto per la madre che:
1. ha un rapporto di lavoro in essere e una tutela economica per la maternità ealmeno 3 mesidi contribuzione nel
periodo compreso fra i9 e i 18 mesi precedentila nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso
di adozione o affidamento),ma non abbia raggiunto i requisiti per l'indennità di maternità o questa risulti di
importo inferiore all'assegno(in questo caso spetta la differenza).
2. si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbiaalmeno 3 mesidi contribuzione nel
periodo compreso fra i9 e i 18 mesiprecedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di
adozione o affidamento);
3. precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione)
per aver lavorato almeno tre mesi, purché tra l'ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto (o
dell'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) non sia trascorso un determinato periodo di tempo superiore
alla durata della prestazione percepita e, comunque, un periodo superiore a nove mesi.
La domanda va presentata all'ufficio Inps di residenza della madre. Il modulo è disponibile presso gli uffici Inps e
sul sito dell'Istituto
www.inps.it, nella sezione moduli.
L'assegno dei Comunidi residenza spetta alla madre il cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall'ISE
(per il 2009 è di 32.222,6 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio
Comune di residenza e non è richiesto alcun requisito contributivo e/o lavorativo. Nel caso in cui la madre ha
diritto ad un trattamento economico di maternità inferiore rispetto all'assegno, viene corrisposta la differenza.
Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro6 mesi dalla nascita del figlio o
dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamentoe vengono pagate dall'Inps secondo la modalità
indicata dal richiedente (conto corrente bancario o postale o assegno bancario o postale).
Titolo: Maternita'
Documento generato il 28/04/2010 - Ora. 16.40
www.inps.