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La maternità obbligatoria, ovvero il congedo di maternità, indica il periodo in cui la madre lavoratrice deve astenersi obbligatoriamente dal lavoro. Il periodo in questione può essere preceduto dalla maternità anticipata e seguito dal congedo parentale facoltativo.
A chi spetta la maternità obbligatoria?
Il congedo di maternità obbligatorio spetta a diverse categorie di lavoratrici. Vediamo quali (per semplicità espositiva abbiamo escluso i casi particolari):
lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) che hanno un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
disoccupate o sospese nel caso in cui il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro;
disoccupate o sospese che hanno diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione;
lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo abbiano maturato almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
colf e badanti che hanno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso;
lavoratrici a domicilio;
lavoratrici impegnate su attività socialmente utili o di pubblica utilità;
collaboratrici a progetto, cosiddette cocopro;
libere professioniste iscritte alla gestione separata (l’indennità è legata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa).
Le lavoratrici autonome (artigiane e commercianti) e le libere professioniste iscritte alle casse professionali hanno invece diritto all’indennità relativa alla maternità obbligatori ma non sono tenute all’astensione effettiva dal lavoro.
Periodo di astensione
Il periodo di astensione dal lavoro e di corresponsione della relativa indennità riguarda:
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (si calcolano senza includere la data presunta del parto);
l’eventuale periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto;
i 3 mesi successivi al parto decorrenti dal giorno successivo alla data stessa.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, pari a 5 mesi, le lavoratrici possono usufruire della flessibilità del congedo, astenendosi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.
Per poter avvalersi di questa facoltà è necessario che il medico specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale ed il medico aziendale (se previsto per legge) certifichino che tale opzione non comporta pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Se in azienda non è prevista la figura del medico competente, è necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che lo attesti.