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Licenziamento in maternità anticipata

ramen
Messaggi: 831
Iscritto il: 05 set 2018, 12:27

Re: Licenziamento in maternità anticipata

Messaggio da ramen »

Purtoppp non è corretto. Te lo dico perché ci sto passando. L’inps ti salda il tfr SOLO se l’azienda è fallita. Se chiudono o se non pagano ( come a me) te la prendi in quel posto e cari saluti
doplina
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Iscritto il: 25 gen 2018, 22:45

Re: Licenziamento in maternità anticipata

Messaggio da doplina »

Si,l’azienda pur non dichiarando fallimento,può avviare la procedura per cui il tfr venga pagato dall’inps... sono sicura di quello che dico,perché riguarda il mio lavoro😉
cipicipi
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Iscritto il: 18 mag 2017, 10:52

Re: Licenziamento in maternità anticipata

Messaggio da cipicipi »

Ovviamente,per avviare questa procedura,l’azienda deve essere in regola con l’inps e soddisfare dei requisiti,magari è per questo che la tua azienda non si sta comportando così
fragolina
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Iscritto il: 02 nov 2015, 16:44

Re: Licenziamento in maternità anticipata

Messaggio da fragolina »

E a me perché non l’hanno detto?!
hoping
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Iscritto il: 15 set 2015, 11:06

Re: Licenziamento in maternità anticipata

Messaggio da hoping »

Informati con l’inps Per vedere se puoi accedere al fondo garanzia
prezzemolina
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Iscritto il: 20 lug 2015, 09:01

Re: Licenziamento in maternità anticipata

Messaggio da prezzemolina »

Il divieto non sussiste solo per effettiva cessazione dell’attività aziendale, e non per la mera esigenza (come avvenuto nel tuo caso) derivante da ragioni inerenti la chiusura di una sede aziendale. In tal caso, se non fossi incinta, per la legittimità del licenziamento, come più volte ribadito dalla giurisprudenza – il datore di lavoro deve dimostrare di non poter utilizzare la prestazione lavorativa nell’altra sede, anche per altre mansioni, ovvero dal rispetto delle regole di correttezza nella scelta del lavoratore licenziato fra i diversi lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità.

Però come tengo a ribadire, nel tuo caso vige il divieto di licenziamento assoluto, secondo il disposto normativo sopra citato.

Qualora, invece, l’azienda ha davvero cessato la propria attività (da verificare opportunamente con visura camerale), in quanto lavoratrice che ha ottenuto dalla direzione provinciale del lavoro l’autorizzazione all’astensione anticipata dal lavoro, puoi continuare a percepire la relativa indennità se l’autorizzazione è concessa esclusivamente per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Invero, tale autorizzazione impedisce di fatto lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa e pertanto giustifica l’erogazione dell’indennità anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L’indennità anticipata non viene corrisposta nelle ipotesi di astensione anticipata dal lavoro che sono strettamente connesse al tipo di attività svolta, di conseguenza dovrai aspettare per andare in maternità obbligatoria.

In definitiva, devi leggere con attenzione il motivo per cui ti è stata riconosciuta la maternità anticipata, ovvero se l’autorizzazione è stata fatta sulla base di una patologia della gravidanza oppure per un’incompatibilità con il solo lavoro svolto in quel momento.
sammarcanda
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Iscritto il: 23 ott 2018, 14:30

Re: Licenziamento in maternità anticipata

Messaggio da sammarcanda »

Perché in Italia abbiamo un ginepraio di norme, e non tutti si prendono a cuore il singolo caso. L’utente sopra ha perfettamente ragione, nel senso che la tutela prevista dalla l.n. 297 dl 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del TFR, si intende anche qualora il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento.

In tali casi, però è necessario che il lavoratore abbia esperito infrut­tuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risulti­no altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l’azione esecutiva.

In definitiva, prima bisogna tentare di pignorare il datore di lavoro, se questo non va a buon fine( perché il datore di lavoro non ha nulla da aggredire) puoi rivolgerti all’Inps.
sweety55
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Iscritto il: 06 set 2018, 11:41

Re: Licenziamento in maternità anticipata

Messaggio da sweety55 »

Quindi riassumendo il datore se non ha un'altra sede lavorativa può licenziarla x cessata attività
Se ha un'altra azienda (anche se a nome del figlio?) deve assumerla (magari fino ai 12 mesi del bimbo)
se lei è in maternità anticipata x lavoro a rischio perde il diritto alla maternità (salvo i 5 mesi dell'obbligatoria)
se lo è x gravidanza a rischio l'inps gliela versa
infine se il datore di lavoro è inadempiente con stipendi, tfr ecc può fargli un atto esecutivo e richiedere il pignoramento dei beni x i soldi che lei avanza.....anche nel caso di una srl?
astrid
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Iscritto il: 15 apr 2019, 15:06

Re: Licenziamento in maternità anticipata

Messaggio da astrid »

1. È ovvio, che se il datore di lavoratore ha effettivamente cessato la sua attività, purtroppo licenza i dipendenti.

2. Deve fare una visura camerale per verificare se l’azienda di assunzione risulta aver cessato la sua attività, ovvero siamo in presenza di una mera modifica o cessione di ramo di azienda;

3. Se è stata autorizzata ad andare in maternità anticipata sulla base di una patologia della gravidanza, può continuare a fruire della indennità di maternità anticipata; viceversa qualora l’autorizzazione riguarda rischi o incompatibilità con il lavoro svolto, per andare in maternità dovrà attendere quella obbligatoria.

4. Nel caso di una s.r.l., il capitale (inteso come quote) appartiene ai soci e non è, quindi, aggredibile. Dunque occorre in primo luogo vedere se il credito vantato nei confronti della stessa supera gli € 30.000, limite oltre il quale si ravvisano gli estremi per depositare l’istanza di fallimento- ebbene per “spingere” l’azienda ad onorare i suoi debiti, quanto meno per le eventuali conseguenza anche penali che una istanza di fallimento potrebbe comportare. Nondimeno, va verificato se la società è intestataria di beni immobili oppure mobili registrati, oppure di crediti della società verso terzi non ancora saldati, per agire in surrogatoria.

Resta inteso che prima di avviare le azioni esecutive nei confronti della società, dovrà munirsi di un titolo esecutivo, costituito da sentenza o decreto ingiuntivo.
cloet
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Iscritto il: 27 gen 2018, 15:05

Re: Licenziamento in maternità anticipata

Messaggio da cloet »

La maternità anticipata é stata concessa per complicazioni della gravidanza riguardanti problemi di salute.
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