Utero in affitto. «Che amore è?»
Oggi sul Corriere della Sera c’è un lungo intervento della scrittrice Susanna Tamaro sull’utero in affitto (che la Tamaro dice di chiamare così, non come fa il titolista del quotidiano: “Io, figlia di madre difficile, non vorrei essere nata dalla gestazione per altri”). L’articolo è lungo e interessante e, come sanno i lettori di Tempi, queste sono tematiche su cui la scrittrice è ritornata diverse volte in questi anni, come lei stessa ci raccontò in un’intervista. Ne riportiamo due passaggi.
«Se penso alla mia famiglia, la parola «amore» è forse la trentesima che mi viene in mente e la maggior parte delle parole che la precedono non hanno certo una connotazione di positività, eppure io sono quella che sono perché ho avuto quei genitori. Genitori a loro volta generati da altri genitori. Il fondamento della vita umana dunque è la genealogia, non l’amore. Si può nascere anche da uno stupro, si può crescere in un lager. Ciò che fa di un essere umano una persona è prima di ogni altra cosa la storia di chi ci ha preceduto. In nome di che cosa mi chiedo allora, una persona, per esercitare il suo diritto alla felicità, può coscientemente privare un altro essere della sua genealogia? In nome dell’amore? Ma un amore che priva programmaticamente, per principio, qualcun altro di un ben più fondante diritto, che amore è?
(…)
«Faccio outing: non vorrei mai essere nata da una Gpa. Nonostante mia madre non sia stata un esempio di amore materno, dalla sua morte in poi c’è un grande vuoto nella mia vita.
Per difendersi da questa aberrante visione del mondo, si dovrebbe prima di tutto cominciare a smantellare il grande ombrello dell’Amore Incondizionato, riportando questo importantissimo sentimento a due categorie fondamentali — l’amore generativo e l’amore oblativo — per ricordarsi che non poter generare non vuol dire non potere amare, anzi l’amore oblativo è spesso più grande e più libero di quello generativo».
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ARTICOLI & NEWS
Re: ARTICOLI & NEWS
Consiglio d’Europa: “elaborare linee direttrici per tutelare diritti dell’infanzia in relazione alla maternità surrogata”
“Il Comitato per gli affari sociali, la sanità e lo sviluppo sostenibile dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha raccomandato oggi che il Comitato dei ministri esamini l’opportunità e la fattibilità di elaborare linee direttrici europee per tutelare i diritti dell’infanzia in relazione alle convenzioni sulla maternità di sostituzione”. Lo si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa dell’assemblea parlamentare al termine della riunione a porte chiuse del suddetto Comitato che si è riunito ieri a Parigi per discutere la proposta di normativa presentata da Petra de Sutter, parlamentare belga riguardo la maternità surrogata. Nella proposta di raccomandazione che dovrà essere discussa alla prossima plenaria dell’Assemblea parlamentare a ottobre, il Comitato dei ministri dovrà “collaborare con la Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (Hcch) sulle questioni relative allo statuto dei minori, “compresi i problemi di figliazione giuridica derivanti dalle convenzioni internazionali sulla maternità surrogata”, spiega la nota, in modo che i pareri del Consiglio d’Europa “siano recepiti e considerati in qualsiasi strumento multilaterale che nasca dall’Hcch”. Sul tema era intervenuta, con una nota preoccupata, la Fafce, federazione europea delle associazioni cattoliche familiari, auspicando che la riunione di oggi potesse “chiudere il discorso su questo argomento, bloccando una procedura che solleva preoccupazioni su numerosi livelli”.
“Il Comitato per gli affari sociali, la sanità e lo sviluppo sostenibile dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha raccomandato oggi che il Comitato dei ministri esamini l’opportunità e la fattibilità di elaborare linee direttrici europee per tutelare i diritti dell’infanzia in relazione alle convenzioni sulla maternità di sostituzione”. Lo si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa dell’assemblea parlamentare al termine della riunione a porte chiuse del suddetto Comitato che si è riunito ieri a Parigi per discutere la proposta di normativa presentata da Petra de Sutter, parlamentare belga riguardo la maternità surrogata. Nella proposta di raccomandazione che dovrà essere discussa alla prossima plenaria dell’Assemblea parlamentare a ottobre, il Comitato dei ministri dovrà “collaborare con la Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (Hcch) sulle questioni relative allo statuto dei minori, “compresi i problemi di figliazione giuridica derivanti dalle convenzioni internazionali sulla maternità surrogata”, spiega la nota, in modo che i pareri del Consiglio d’Europa “siano recepiti e considerati in qualsiasi strumento multilaterale che nasca dall’Hcch”. Sul tema era intervenuta, con una nota preoccupata, la Fafce, federazione europea delle associazioni cattoliche familiari, auspicando che la riunione di oggi potesse “chiudere il discorso su questo argomento, bloccando una procedura che solleva preoccupazioni su numerosi livelli”.
Re: ARTICOLI & NEWS
Utero in affitto, la madre può dichiararsi
Non commette reato di falsa certificazione la donna che dichiara di essere la madre di bambini nati con la maternità surrogata, con fecondazione eterologa, se in quel Paese (l’Ucraina, in questo caso) la pratica è lecita. La Cassazione, con la sentenza 48696, respinge il ricorso del procuratore generale contro l’assoluzione e ricorda che la legge ucraina subordina la possibilità di ricorrere al cosiddetto utero in affitto, al fatto che uno dei due committenti sia anche il genitore biologico, circostanza che ricorreva nella causa esaminata, nella quale il marito della signora era il padre del bambino.
In tal caso è la stessa legge del luogo ad imporre al genitore “sociale” di mettere il suo nome sull’atto di nascita. I giudici della sesta sezione penale, escludono dunque il dolo del delitto, previsto dall’articolo 567 secondo comma del codice penale. Per i giudici manca anche l’elemento oggettivo del reato.
Una conclusione raggiunta in considerazione dell’evolversi nel tempo del concetto di stato di filiazione, non più legato ad una relazione necessariamente biologica, ma sempre più considerato legame giuridico. I giudici fanno l’esempio dei figli avuti con la fecondazione eterologa. Nel dichiarare l’incostituzionalità del divieto di ricorrere a tale pratica la Consulta ha rilevato come la Carta non presupponga una nozione di famiglia inscindibilmente legata alla presenza di figli o come questi possano essere presenti indipendentemente dal dato genetico.
La Cassazione esclude quindi che ci sia materia per ravvisare il delitto di alterazione di stato nella richiesta di registrazione dell’atto di nascita di un figlio avuto da una coppia di coniugi che ha fatto ricorso a tali pratiche, anche in assenza di un rapporto di discendenza strettamente genetico con il minore.
Sul fronte della trascrizione in Italia dell’atto straniero, la Suprema Corte fa riferimento alle sentenze “gemelle” (65192/11 e 65941/11) con le quali la Cedu ha riconosciuto un’ampia discrezionalità agli stati in tema di maternità surrogata. Un margine che però, su indicazione di Strasburgo, deve essere superato quando il mancato riconoscimento giuridico riguarda un rapporto di filiazione nel quale c’è un genitore biologico.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- ... fresh_ce=1
Non commette reato di falsa certificazione la donna che dichiara di essere la madre di bambini nati con la maternità surrogata, con fecondazione eterologa, se in quel Paese (l’Ucraina, in questo caso) la pratica è lecita. La Cassazione, con la sentenza 48696, respinge il ricorso del procuratore generale contro l’assoluzione e ricorda che la legge ucraina subordina la possibilità di ricorrere al cosiddetto utero in affitto, al fatto che uno dei due committenti sia anche il genitore biologico, circostanza che ricorreva nella causa esaminata, nella quale il marito della signora era il padre del bambino.
In tal caso è la stessa legge del luogo ad imporre al genitore “sociale” di mettere il suo nome sull’atto di nascita. I giudici della sesta sezione penale, escludono dunque il dolo del delitto, previsto dall’articolo 567 secondo comma del codice penale. Per i giudici manca anche l’elemento oggettivo del reato.
Una conclusione raggiunta in considerazione dell’evolversi nel tempo del concetto di stato di filiazione, non più legato ad una relazione necessariamente biologica, ma sempre più considerato legame giuridico. I giudici fanno l’esempio dei figli avuti con la fecondazione eterologa. Nel dichiarare l’incostituzionalità del divieto di ricorrere a tale pratica la Consulta ha rilevato come la Carta non presupponga una nozione di famiglia inscindibilmente legata alla presenza di figli o come questi possano essere presenti indipendentemente dal dato genetico.
La Cassazione esclude quindi che ci sia materia per ravvisare il delitto di alterazione di stato nella richiesta di registrazione dell’atto di nascita di un figlio avuto da una coppia di coniugi che ha fatto ricorso a tali pratiche, anche in assenza di un rapporto di discendenza strettamente genetico con il minore.
Sul fronte della trascrizione in Italia dell’atto straniero, la Suprema Corte fa riferimento alle sentenze “gemelle” (65192/11 e 65941/11) con le quali la Cedu ha riconosciuto un’ampia discrezionalità agli stati in tema di maternità surrogata. Un margine che però, su indicazione di Strasburgo, deve essere superato quando il mancato riconoscimento giuridico riguarda un rapporto di filiazione nel quale c’è un genitore biologico.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- ... fresh_ce=1