I genitori non sono soltanto quelli biologici
Inviato: 15 lug 2015, 16:01
Utero in affitto, il tribunale di Milano: "I genitori non sono soltanto quelli biologici"
Alcuni "concetti" sono "patrimonio acquisito del nostro ordinamento ed escludono che la genitorialità sia solo quella di derivazione biologica" e indicano che "la tutela del diritto allo status e all'identità personale del figlio può comportare il riconoscimento di rapporti diversi da quelli genetici". Sono alcuni passaggi delle motivazioni, da poco depositate, della sentenza con cui il tribunale di Milano, lo scorso 24 marzo, ha assolto una coppia di genitori imputati per "alterazione di stato" in relazione alla trascrizione dell'atto di nascita dei loro figli gemelli nati anni fa con fecondazione assistita di tipo eterologo con maternità surrogata, ossia con il cosiddetto 'utero in affitto', in Ucraina.
Da registrare, dopo la diffusione delle motivazioni del tribunale, la reazione di Avvenire che sull'edizione online commenta così la notizia: "Un altro passo verso la legalizzazione tacita dell'utero in affitto anche in Italia, pratica universalmente esecrata a parole ma che alcuni tribunali stanno di fatto rendendo lecita con ragionamenti giuridicamente discutibili ed eticamente inquietanti".
Per il collegio della quinta sezione penale, presieduto da Annamaria Gatto, prima di tutto per far cadere l'accusa di alterazione di stato è "dirimente" la "formazione dell'atto di nascita" dei due bimbi "in Ucraina" nel "rispetto integrale della legge ucraina". Oltre, poi, alla "conformità all'ordine pubblico internazionale - scrive il giudice estensore Giuseppe Cernuto - degli effetti conseguenti al suo recepimento e la mancanza di contrasto con l'ordine pubblico interno, di cui sono sintomo la stessa decisione dell'ufficiale di stato civile" italiano "di trascrivere l'atto".
In più, i giudici fanno riferimento spesso alla sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la legge 40 che vietava la fecondazione eterologa. Sentenza che ha "chiarito che la scelta di diventare genitori e formare una famiglia che abbia anche figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, riconducibile agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione". "Le sentenze che sono già state emesse a Milano, Monza e Varese - ha spiegato l'avvocato Ezio Menzione, legale della coppia - dimostrano che in Lombardia ci si è già adeguati a questi principi e anche questo ultimo approdo giurisprudenziale conferma che ormai ci si sta muovendo in questo senso".
I due coniugi erano andati a Kiev e là, attraverso una maternità surrogata, avevano avuto due gemelli. Il problema dal punto di vista penale si è posto, come in altri casi, quando i due genitori hanno chiesto la trascrizione dell'atto di nascita redatto dall'ufficiale civile ucraino indicando di essere padre e madre dei bimbi. Lo stesso pm Luisa Baima Bollone aveva chiesto l'assoluzione della coppia, ma aveva formulato la richiesta di trasmissione al pm per gli affari civili della Procura degli atti del procedimento per "l'eventuale annullamento della trascrizione dell'atto di nascita" ucraino in Italia. Istanza questa, però, bocciata dai giudici.
Per il tribunale "l'atto di nascita è stato formato correttamente, in Ucraina, nel rispetto della legge" all'esito di "una procreazione medicalmente assistita conforme alla lex loci e recependo nelle indicazioni sull'ascendenza il preciso obbligo normativo di riportare solamente il nominativo della madre sociale". Inoltre è "la stessa legge italiana ad imporre ai cittadini italiani all'estero di effettuare le dichiarazioni di nascita all'ufficiale di stato civile straniero e secondo la legge del luogo ove l'evento è avvenuto".
Anche "l'ordinamento interno", poi, "al pari di quello ucraino, nel disciplinare gli effetti della fecondazione eterologa valorizza il principio di responsabilità procreativa e ne fa applicazione in luogo di quello di discendenza genetica; il coniuge che abbia dato l'assenso (...) alla nascita di un bambino tramite fecondazione eterologa (...) non può esercitare l'azione di disconoscimento, per avere assunto la responsabilità di questo figlio, e ne diviene genitore nonostante lo stato civile del neonato venga determinato in maniera estranea alla sua discendenza genetica". E questo "principio della responsabilità procreativa" è "posto prioritariamente a tutela dell'interesse del bambino".
http://m.repubblica.it/mobile/r/locali/ ... 119051891/
Alcuni "concetti" sono "patrimonio acquisito del nostro ordinamento ed escludono che la genitorialità sia solo quella di derivazione biologica" e indicano che "la tutela del diritto allo status e all'identità personale del figlio può comportare il riconoscimento di rapporti diversi da quelli genetici". Sono alcuni passaggi delle motivazioni, da poco depositate, della sentenza con cui il tribunale di Milano, lo scorso 24 marzo, ha assolto una coppia di genitori imputati per "alterazione di stato" in relazione alla trascrizione dell'atto di nascita dei loro figli gemelli nati anni fa con fecondazione assistita di tipo eterologo con maternità surrogata, ossia con il cosiddetto 'utero in affitto', in Ucraina.
Da registrare, dopo la diffusione delle motivazioni del tribunale, la reazione di Avvenire che sull'edizione online commenta così la notizia: "Un altro passo verso la legalizzazione tacita dell'utero in affitto anche in Italia, pratica universalmente esecrata a parole ma che alcuni tribunali stanno di fatto rendendo lecita con ragionamenti giuridicamente discutibili ed eticamente inquietanti".
Per il collegio della quinta sezione penale, presieduto da Annamaria Gatto, prima di tutto per far cadere l'accusa di alterazione di stato è "dirimente" la "formazione dell'atto di nascita" dei due bimbi "in Ucraina" nel "rispetto integrale della legge ucraina". Oltre, poi, alla "conformità all'ordine pubblico internazionale - scrive il giudice estensore Giuseppe Cernuto - degli effetti conseguenti al suo recepimento e la mancanza di contrasto con l'ordine pubblico interno, di cui sono sintomo la stessa decisione dell'ufficiale di stato civile" italiano "di trascrivere l'atto".
In più, i giudici fanno riferimento spesso alla sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la legge 40 che vietava la fecondazione eterologa. Sentenza che ha "chiarito che la scelta di diventare genitori e formare una famiglia che abbia anche figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, riconducibile agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione". "Le sentenze che sono già state emesse a Milano, Monza e Varese - ha spiegato l'avvocato Ezio Menzione, legale della coppia - dimostrano che in Lombardia ci si è già adeguati a questi principi e anche questo ultimo approdo giurisprudenziale conferma che ormai ci si sta muovendo in questo senso".
I due coniugi erano andati a Kiev e là, attraverso una maternità surrogata, avevano avuto due gemelli. Il problema dal punto di vista penale si è posto, come in altri casi, quando i due genitori hanno chiesto la trascrizione dell'atto di nascita redatto dall'ufficiale civile ucraino indicando di essere padre e madre dei bimbi. Lo stesso pm Luisa Baima Bollone aveva chiesto l'assoluzione della coppia, ma aveva formulato la richiesta di trasmissione al pm per gli affari civili della Procura degli atti del procedimento per "l'eventuale annullamento della trascrizione dell'atto di nascita" ucraino in Italia. Istanza questa, però, bocciata dai giudici.
Per il tribunale "l'atto di nascita è stato formato correttamente, in Ucraina, nel rispetto della legge" all'esito di "una procreazione medicalmente assistita conforme alla lex loci e recependo nelle indicazioni sull'ascendenza il preciso obbligo normativo di riportare solamente il nominativo della madre sociale". Inoltre è "la stessa legge italiana ad imporre ai cittadini italiani all'estero di effettuare le dichiarazioni di nascita all'ufficiale di stato civile straniero e secondo la legge del luogo ove l'evento è avvenuto".
Anche "l'ordinamento interno", poi, "al pari di quello ucraino, nel disciplinare gli effetti della fecondazione eterologa valorizza il principio di responsabilità procreativa e ne fa applicazione in luogo di quello di discendenza genetica; il coniuge che abbia dato l'assenso (...) alla nascita di un bambino tramite fecondazione eterologa (...) non può esercitare l'azione di disconoscimento, per avere assunto la responsabilità di questo figlio, e ne diviene genitore nonostante lo stato civile del neonato venga determinato in maniera estranea alla sua discendenza genetica". E questo "principio della responsabilità procreativa" è "posto prioritariamente a tutela dell'interesse del bambino".
http://m.repubblica.it/mobile/r/locali/ ... 119051891/