Interdizione dal lavoro
Inviato: 21 ago 2017, 10:54
Rivolto a:
Le lavoratrici madri possono chiedere l'astensione obbligatoria anticipata ai sensi dell'art.17 del DLG 151/2001 per i seguenti motivi:
a) in caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (la richiesta pu essere fatta anche dal datore di lavoro);
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni e quando le mansioni svolte e le condizioni di lavoro rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici ovvero rientrino nella categoria dei lavori pericolosi, faticosi, insalubri.
Le future mamme lavoratrici (o il loro datore di lavoro) possono richiedere l'interdizione dal lavoro per un periodo fino al settimo mese dopo il parto, quando ricorrono i presupposti di legge (Dlgs 151/2001, allegati A/B/C ovvero quando previsto espressamente dalla valutazione dei rischi aziendale, che deve essere redatta dal datore di lavoro, in collaborazione col medico competente, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 626/94).
Modalità:
1) Richiedere al proprio ginecologo il certificato medico attestante lo stato di gravidanza e indicante la data presunta del parto
2) Comunicare al proprio datore di lavoro lo stato di gravidanza producendo idoneo certificato medico e richiedendone ricevuta
3) Nel caso in cui la mansione svolta dalla lavoratrice non sia compatibile con il suo stato di gravidanza, il datore di lavoro dovrà valutare se sia possibile spostarla ad altre mansioni compatibili oppure in caso contrario fare richiesta d'interdizione dal lavoro all'ispettorato del lavoro.
Informazioni utili:
- La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
- La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
- Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, pu disporre l'interdizione dal lavoro fino a sette mesi di età del figlio.
Lavori vietati (ai sensi dell'art. 7 DLG 151/2001):
- È vietato adibire le lavoratrici al trasporto sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sottoelencati:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo d'interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Le lavoratrici madri possono chiedere l'astensione obbligatoria anticipata ai sensi dell'art.17 del DLG 151/2001 per i seguenti motivi:
a) in caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (la richiesta pu essere fatta anche dal datore di lavoro);
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni e quando le mansioni svolte e le condizioni di lavoro rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici ovvero rientrino nella categoria dei lavori pericolosi, faticosi, insalubri.
Le future mamme lavoratrici (o il loro datore di lavoro) possono richiedere l'interdizione dal lavoro per un periodo fino al settimo mese dopo il parto, quando ricorrono i presupposti di legge (Dlgs 151/2001, allegati A/B/C ovvero quando previsto espressamente dalla valutazione dei rischi aziendale, che deve essere redatta dal datore di lavoro, in collaborazione col medico competente, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 626/94).
Modalità:
1) Richiedere al proprio ginecologo il certificato medico attestante lo stato di gravidanza e indicante la data presunta del parto
2) Comunicare al proprio datore di lavoro lo stato di gravidanza producendo idoneo certificato medico e richiedendone ricevuta
3) Nel caso in cui la mansione svolta dalla lavoratrice non sia compatibile con il suo stato di gravidanza, il datore di lavoro dovrà valutare se sia possibile spostarla ad altre mansioni compatibili oppure in caso contrario fare richiesta d'interdizione dal lavoro all'ispettorato del lavoro.
Informazioni utili:
- La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
- La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
- Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, pu disporre l'interdizione dal lavoro fino a sette mesi di età del figlio.
Lavori vietati (ai sensi dell'art. 7 DLG 151/2001):
- È vietato adibire le lavoratrici al trasporto sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sottoelencati:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo d'interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.