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L'affidamento familiare, informazioni generali

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staff
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L'affidamento familiare, informazioni generali

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L'Affidamento Familiare

L'affidamento familiare è un aiuto temporaneo offerto ad un minore ed alla sua famiglia in difficoltà, attuato accogliendo un bambino o un ragazzo per il tempo necessario, fino a quando i problemi della sua famiglia non siano risolti.
Si richiama ad una pratica di solidarietà antica, attuata in modo spontaneo, in cui la famiglia vicina, o un parente si prendevano cura di un bambino in un momento difficile per una coppia o una madre, pratica sempre più rara nella realtà metropolitana. L'obiettivo di questo tipo di intervento resta comunque il ricongiungimento del minore con la sua famiglia; a differenza dell'adozione prevede il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine del minore.

L'affidamento familiare può essere

Consensuale: quando la famiglia d'origine del minore è consenziente; è disposto dal servizio sociale locale e reso esecutivo da un decreto del giudice tutelare del luogo dove si trova il minore.
Non consensuale: quando la famiglia d'origine non è consenziente; in tal caso è disposto dal Tribunale per i Minorenni.
La stessa autorità che ha disposto l'affidamento, valutato l'interesse del minore, ne decreta la cessazione.

Perché l'affidamento?

Allontanare un bambino dalla propria famiglia è sempre una scelta dolorosa, messa in atto in situazioni gravemente pregiudizievoli per il minore e motivata dalla necessità di tutelare i suoi diritti. L'affidamento familiare è una risposta al disagio di una famiglia, alternativa all'istituzionalizzazione del minore. In un'altra famiglia il bambino può trovare un ambiente in cui intrecciare relazioni affettive significative che rendono possibile la crescita e la scoperta della realtà.

CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA

Chiunque può dare la sua disponibilità all'affidamento familiare:
Famiglie con figli
Coppie senza figli
Persone singole
Fondamentale è che chi offre la sua disponibilità sia in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui il minore ha bisogno.

L'affidatario non è mai solo:
Il servizio sociale ha la responsabilità del progetto di affidamento e riferisce all'Autorità Giudiziaria sull'andamento del progetto stesso.
Il servizio sociale si occupa dell'orientamento e del sostegno psicologico degli affidatari
Il servizio sociale ( al contrario di quanto disposto dalla vecchia legge n. 184 del 4-5-1983, che lasciava questo compito all'affidatario) ha il compito di agevolare i rapporti tra il/gli affidatari e la famiglia d'origine del minore.

PER QUANTO TEMPO

L'affidamento familiare è un provvedimento temporaneo, che può durare da alcuni mesi fino ad un massimo di due anni.
Si può offrire la propria disponibilità:
-A tempo pieno, quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte.
-A tempo parziale, quando la famiglia affidataria si occupa del minore durante il giorno o nei fine settimana o nelle vacanze.
pesceazzurro2
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Iscritto il: 25 mag 2015, 13:38

Re: L'affidamento familiare, informazioni generali

Messaggio da pesceazzurro2 »

L’Istituto degli Innocenti di Firenze per conto del ministero del Welfare ha lanciato una campagna di informazione per promuovere l'affido familiare, in aumento rispetto a quello presso le comunità. Su circa 10mila affidi, di cui la metà intrafamiliari e altrettanti eterofamiliari, “866 sono stati emessi nel 2003 dai Tribunali per i minori, escluso quello di Milano; un dato in crescita, se nel 2002 gli affidi familiari stabiliti dal Tribunale erano stati 819”, ha fatto notare il sottosegretario al Welfare con delega alle politiche sociali, la senatrice Grazia Sestini, notando anche il calo degli affidi stabiliti dai Tribunali presso le comunità alloggio: 958 nel 2002, scesi a 727 nel 2003.
Agli affidi giudiziali (decisi dal Tribunale) vanno aggiunti quelli consensuali, decisi dai Servizi sociali in accordo con la famiglia di origine: si tratta della quota più consistente.
Rispetto agli istituti ancora aperti – che dovranno essere convertiti in case-famiglia oppure chiudere i battenti entro il 2006 – Sestini ha rilevato la loro scarsa presenza al Nord e al Centro, mentre al Sud le cifre sono ancora consistenti: 63 in Sicilia, 35 in Puglia, 30 in Calabria, 28 in Campania. Tutti chiusi, invece, gli istituti in Piemonte, Val d’Aosta, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Molise.
“Nessuna condanna per gli istituti – ha osservato la senatrice – che per decenni hanno svolto il compito di salvare la vita a tanti i ragazzi, per i quali l’unica alternativa era l’abbandono. Ora molte strutture si sono trasformate non solo esternamente, ma hanno ripensato le loro finalità educative”.
“Ogni bambino ha diritto a una famiglia” è lo slogan della campagna di promozione all’affido familiare; maggiori informazioni al numero verde 800/196196 e sul sito www.affidare.minori.it.
È stato realizzato un libretto informativo per enti pubblici, associazioni e tutti i cittadini interessati; inoltre lo spot-cartone verrà trasmesso sulle reti televisive nazionali.
“Lo strumento dell’affido – ha ricordato Sestini – ha il carattere della gratuità, della temporaneità e del collegamento con la famiglia d’origine".
rosmarina
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Iscritto il: 29 mag 2015, 09:05

Re: L'affidamento familiare, informazioni generali

Messaggio da rosmarina »

Misure di sostegno economico per famiglie affidatarie

CONTRIBUTO MENSILE
La famiglia affidataria percepisce di norma un contributo fisso mensile svincolato dal reddito
Le variazioni di contributo sono determinate dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole Amministrazioni Comunali.

RIMBORSO SPESE AGLI AFFIDATARI
La legge nazionale prevede misure di sostegno ed aiuto economico in favore della famiglia affidataria, che possono comprendere anche un rimborso spese a favore della stessa. Tale rimborso è previsto per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento

ASSICURAZIONEI minori in affidamento sono assicurati dall'Ente Locale per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell'affidamento.

ASSEGNI FAMILIARI
In base alla normativa vigente (legge 149/01, art. 38, comma 1) il Giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

DETRAZIONI D'IMPOSTA
La legge sul “Diritto del minore ad una famiglia” (legge 149/01, art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purchè l'affidato risulti a carico (art. 12, DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI AFFIDATARI
La nuova legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (legge 8/3/2000, n. 53; D Lgs n. 151 del 2001) e la legge sul “Diritto del minore ad una famiglia” (legge 149/01) stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari – con affidamento pre-adottivo o temporaneo – hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri. Hanno le stesse tutele e le stesse opportunità.
E' loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma. Cambia solo la decorrenza, dal momento che si deve fare riferimento alla data dell'ingresso del minore nel nucleo familiare. E cambia, ovviamente, l'età massima della bambina o del bambino.

• Per il congedo di maternità: fino al 6° anno di vita ( e cioè fino al giorno, compreso, del 6° compleanno), nei primi 3 mesi dall'ingresso.

• Per il congedo di paternità: alle stesse condizioni del congedo di maternità e, quindi, quando la madre abbia rinunciato a fruire o si deceduta o la bambina/o sia stata affidata/o invia esclusiva al padre.
• Per il congedo parentale: fino a 8 anni di vita, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali e, quindi, in qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso nel nucleo familiare; nell'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto si può esercitare nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Però si ritiene che tra i 6 e gli 8 anni, sia possibile chiedere il congedo sulla base della prima o della seconda regola, a scelta del genitore.
Anche se questa legge esplicitamente non lo prevede, è da ritenere esteso il diritto di congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma. Il congedo parentale è riconosciuto nei 3 mesi entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore (di età fino a 12 anni) nel nucleo familiare.
La circolare Inps n. 109/2000 riconosce che se nell'atto dell'adozione o dell'affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di adozione o di affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto al congedo può essere esercitato dai genitori fino all'età di 15 anni, data corrispondente all'ultimo giorno di congedo comunque riconoscibile. La circolare fa queto esempio: se la bambina o il bambino all'atto dell'adozione o dell'affidamento abbia 11 anni e 6 mesi, ma sia entrato nel nucleo familiare dopo 1 mese, il diritto al congedo parentale può essere esercitato fino compimento di 14 anni e 7 mesi. Ne consegue che se il congedo è concesso al limite massimo previsto, di tre anni dall'ingresso, quando cioè il minore abbia 14 anni e 7 mesi, lo stesso può essere goduto fino al giorno del 15° compleanno, e quindi per una durata massima, anche cumulata, di 5 mesi.
Attenzione: i periodi di congedo non si cumulano tra affidamento e adozione, ma si possono solo sommare, fino al raggiungimento del massimo consentito.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL MINORE
Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.
Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà.
rosmarina
Messaggi: 866
Iscritto il: 29 mag 2015, 09:05

Re: L'affidamento familiare, informazioni generali

Messaggio da rosmarina »

ASSISTENZA SANITARIASecondo la normativa vigente (legge 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie esercita i poteri connessi con la potestà parentale.
Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella stessa Azienda Sanitaria Locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico.
Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra Azienda Sanitaria Locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria USL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

SCUOLA
Secondo la normativa vigente (legge 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche esercita i poteri connessi con la potestà parentale.
L'iscrizione al nido, alle scuole dell'obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento rilasciata dal servizio del Comune di residenza . In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate. E' importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.
Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art. 19.2deg. comma del DPR n. 416/74). Il Codice Civile, art. 348, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questa spetta “a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari”.

ESPATRIOLa richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmato dai genitori naturali o dal tutore (legge 1185/67 art. 3). In assenza del consenso dei genitori il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio.
La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il bambino, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento. Poiché può trattarsi di una procedura complessa e lunga è opportuno attivarsi con 1/2 mesi di anticipo.
Per le gite scolastiche l'autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore. L'attuale legge (149/01, art. 5 comma1) attribuisce all'affidatario l'esercizio dei poteri connessi con la potestà parentale
barbara2015
Messaggi: 403
Iscritto il: 18 giu 2015, 13:46

Re: L'affidamento familiare, informazioni generali

Messaggio da barbara2015 »

Ciao a tutti la settimana scorsa siamo stati all'incontro sull'affido

siamo stati assenti al 1° incontro quello di sabato era il 2° dove c'era la relazione della dott.ssa Paola Baglione del centro famiglie del comune di Vicenza.
Devo dire che lei è stata veramente bravissima trattava del rapporto tra famiglia affidataria e famiglia affidante e dell'importanza di concentrare l'aiuto psicologico oltre che sul bambino anche sulla sua famiglia, essendo l'affido mirato al rientro del bambino nella sua famiglia d'origine.
Ha trattato anche il tema progetto affido, cosa si mira a sanare con l'affido appunto e che del progetto devono essere a conoscenza i tre componenti dell'affido le due famiglie e il bambino oltre ai servizi naturalmente. Dopo l asua relazione c'è stato l'incontro di gruppo cioè eravamo divisi in sottogruppi ed ognuno di noi doveva dire cosa pensava della relazione.
Bene nel nostro gruppo c'erano molte quasi tutte famiglie affidatarie che hanno un pò parlato delle loro esperienze e la cosa che è venuta fuori invece è
1) il più delle volte non c'è un progetto
2) le famiglie non si parlano
3) i servizi seguono poco le famiglie affidatarie per niente quelle affidante
4) parlare con i servizi è pressocchè impossibile
Detto questo cosa dire la sensazione è stata ma chi me lo fà fare
Non so se la Dott.ssa Baglioni è un miraggio in una isola felice Vicenza quello che è sicuro che con delle persone come lei le cose potrebbero anche funzionare ma quante sono quelle come lei?
la mia impressione veramente poche .......................
come giustamente diceva lei fare l'assistente sociale non è un lavoro per tutte chi non se la sente dovrebbe lasciare ma questo naturalmente non succede mai
chedo vostri pareri
spero di aver riportato tutto
manucor
Messaggi: 1074
Iscritto il: 28 giu 2015, 13:22

Re: L'affidamento familiare, informazioni generali

Messaggio da manucor »

La mia esperienza lavorativa mi porta a sostenere, anche in questo caso, che dietro a ruoli istituzionali ci sono delle "persone" e che tutto (o quasi...) dipende da questo, nel bene e nel male...
La storia "affidataria" dei miei genitori lo può confermare in pieno: una anno fa decisero di dare la disponibilità per prendere in affidamento un bambino, anche grandicello, e anche temporaneamente o solo per i periodi di vacanza. Furono contattati per un bimbetto di 10 anni brasiliano che viveva in casa famiglia poichè la mamma viveva con un'amica e lavorava molto, notte e giorno. Loro avrebbero dovuto occuparsi di lui solo nel fine settimana e nelle vacanze invernali ed estive. L'assistente sociale che si occupava del bimbo si limitò ad organizzare un incontro con la mamma del bambino, che si dimostrò del tutto contraria all'affidamento; poi aveva espressamente passato ai miei genitori la palla. Naturalmente è stato un disastro: telefonate della mamma ai miei, a volte lamentose e pietose, altre volte addirittura minatorie...E l'affidamento è abortito lì...
Poi sono stati ricontattati da un'altra assistente sociale per un affidamento a tempo pieno di un altro bimbo di 10 anni, e anche se timorosi e sfiduciati, i miei hanno deciso di accettare. Ora la cosa sta andando davvero alla grande: l'ass. soc. è molto presente e davvero di sostegno e la mamma del bimbo è pienamente coinvolta e soddisfatta del progetto.
Vabbè, volevo solo riportare una piccola testimonianza...
poelman
Messaggi: 334
Iscritto il: 26 feb 2015, 11:30

Re: L'affidamento familiare, informazioni generali

Messaggio da poelman »

Magari ne avete già parlato... eventualmente chiedo umilmente perdono, ma avendovi ultimamente un po' trascurato icon_redface.gif ancora non riesco a recuperare con la lettura dei topics!
Ho provato a cercare qualche statistica sulle motivazioni degli allontanamenti dei minori dalle loro famiglie d'origine... ho trovato solo questi dati, vecchi (del 2000) ma credo che valga la pena riportarli (sotto).
Il dato che mi ha colpito è quello sui casi di allontanamento coatto dovuto problemi economici della famiglia. POssibile che la percentuale sia quella più alta e che sia del 43,65%? Problemi economici possono giustificare un allontanamento coatto? A me sembra una cosa inutile e crudele ...
Gio, sabato si è parlato di questi aspetti?
Veramente tutto dipende dalla sensibilità, capacità e buon senso del personale dei servizi...

Perchè vengono tolti alle famiglie

problemi economici della famiglia d'origine 43,6% (dei casi)
problemi relazionali con la famiglia 32,2%
problemi abitativi delle famiglie d'origine 23,6%
problemi lavorativi di uno dei genitori 19,4%
maltrattamento e incuria del minore 17,6%
problemi sanitari di uno o dei genitori 17,2%
problemi scolastici del minore 14,7%
problemi comportamentali del minore 13,0%
problemi giudiziari di uno o dei genitori 9,7%
decesso di uno o dei genitori 4,9%
violenza sessuale su minore 4,4%
problemi sanitari del minore 4,4%
inadeguatezza genitoriale 3,4%
abbandono 2,6%
affidamento familiare fallito 1,2%
separazione dei genitori 1,0%
inadeguatezza ambiente socio-familiare 0,9%
conflittualità genitoriale 0,9%
altro 8,9%
marryfranca
Messaggi: 401
Iscritto il: 15 apr 2014, 14:18

Re: L'affidamento familiare, informazioni generali

Messaggio da marryfranca »

Affido familiare: i dati del Call center del ministero Welfare: oltre 5mila chiamate in un mese, dopo il lancio della campagna di sensibilizzazione

“Una scarsissima conoscenza dell’istituto dell’affido familiare”, e allo stesso tempo “una forte disponibilità ad accogliere minori in famiglia”, riscontrando tuttavia la difficoltà ad individuare i centri di riferimento territoriali.
Sono questi i risultati che emergono dal lavoro svolto presso il Call center del ministero del Welfare nel suo primo mese di attività (dicembre 2004), nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e promozione sull’affido familiare, avviata per incentivare l'affido familiare in vista della chiusura degli istituti a fine 2006.
In un mese sono arrivate al Centro di contatto circa 5mila chiamate, effettuate soprattutto da donne (nell’80% dei casi). Nel 39% dei casi gli utenti hanno una età compresa tra i 31 e i 40 anni, nel 32% tra i 41 e i 50 anni. Interessante, anche se non prevalente, la percentuale del 13% relativa alla fascia di età compresa tra i 51 ed i 60 anni.
Altro dato di particolare interesse è quello relativo alla provenienza geografica delle chiamate: emergono infatti in modo prevalente le richieste provenienti dal sud (48%), rispetto a quelle provenienti dalle regioni del nord e dal centro, che hanno registrato la stessa frequenza del 26%.
Il Centro di contatto si trova presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e risponde al numero verde 800/196196; il servizio svolge un ruolo esclusivamente informativo e indirizza gli utenti che lo contattano agli enti locali, competenti in materia di affido e nelle pratiche necessarie per avviarlo.

(fonte: Redattore sociale)
unoduetre
Messaggi: 331
Iscritto il: 16 apr 2014, 14:16

Re: L'affidamento familiare, informazioni generali

Messaggio da unoduetre »

Ciao,
io e mio marito vorremmo prendere dei bambini in affidamento (quelli temporanei)..ma non ho molto chiara la situazione con il lavoro... Ho diritto all'astensione obblig., facoltativa, riposi ecc..per ogni bambino che mi verrà affidato nell'arco della mia vita lavorativa?
La legge che tutela la maternità negli art. dell' affidamenti-adozione include anche gli affidamenti temporanei o intende gli affidamenti pre-adottivi?
Sapete come funziona?
Grazie mille
Ultima modifica di unoduetre il 10 ott 2015, 23:03, modificato 1 volta in totale.
kleo
Messaggi: 386
Iscritto il: 27 gen 2015, 11:22

Re: L'affidamento familiare, informazioni generali

Messaggio da kleo »

Le leggi che riguardano l'adozione riguardano anche l'affidamento temporaneo, così come la tutela della madre lavoratrice.
Ciao!
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