Cos'è?
"E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza e puerperio.
A chi spetta?
...
2) Alle lavoratrici dipendenti che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento (preadottivo o provvisorio), durante i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, sempre che il bambino non abbia superato, al momento dell'adozione o dell'affidamento, i 6 anni di età e il minore straniero non abbia superato, al momento del suo ingresso in famiglia i 18 anni di età. Spetta anche al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente.
Spetta anche alle lavoratrici autonome adottive o affidatarie (affidamento preadottivo) ma non al lavoratore autonomo".
L'importo dell'indennità:
L'indennità per astensione obbligatoria è pari all'80 % della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria.
Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è pari all'80 % di retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge.
Per le parasubordinate l'assegno di maternità è di importo variabile a seconda dei contributi accreditati.
L'importo dell'indennità per astensione facoltativa è pari al 30 % della retribuzione media giornaliera.

Adozione e lavoro
Re: Adozione e lavoro
Buono a sapersi! Non sapevo esistesse