Indennità di disoccupazione dopo la maternità
Indennità di disoccupazione dopo la maternità
Avrei bisogno di un vostro parere! Ai primi di luglio entro in maternità e a fine di tal mese mi scade il contratto ( 2 anni di lavoro). Volevo sapere se qualcuna di voi sa se dopo i 3 mese di maternità, ho il diritto alla disoccupazione. Attendo una vostra riposta e vi ringrazio in anticipo!!!!
Re: Indennità di disoccupazione dopo la maternità
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce unindennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto allastensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
A CHI SPETTA
alle lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps anche per la maternità
(apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo
alle disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 24 T.U.):
il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dallultimo giorno di lavoro
il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto allindennità di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dallultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso
alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nellanno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dalliscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.)
alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno
26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.)
alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui allart. 65 del T.U.)
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto allastensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
A CHI SPETTA
alle lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps anche per la maternità
(apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo
alle disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 24 T.U.):
il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dallultimo giorno di lavoro
il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto allindennità di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dallultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso
alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nellanno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dalliscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.)
alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno
26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)
alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.)
alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui allart. 65 del T.U.)
Re: Indennità di disoccupazione dopo la maternità
Non spetta alle lavoratrici dipendenti da Amministrazioni Pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti dai soppressi enti Inpdap ed Enpals) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso lamministrazione pubblica dalla quale dipendono (artt. 2 e 57 del T.U.)
COSA SPETTA
Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):
prima del parto
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
i periodi di interdizione anticipata disposti dallazienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)
dopo il parto
i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta
i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
Lo trovi sul sito dell'Inps ... inps.it)
Home > Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Maternità e Paternità
COSA SPETTA
Un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende (artt. 16 e seguenti del T.U.):
prima del parto
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto
i periodi di interdizione anticipata disposti dallazienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)
dopo il parto
i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta
i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio)
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
Lo trovi sul sito dell'Inps ... inps.it)
Home > Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Maternità e Paternità
Re: Indennità di disoccupazione dopo la maternità
farò un "giro" ora anche sul sito dell'inps! Avevo chiesto al nostro commercialista e mi ha detto che solo se sei licenziato si può prendere la disoccupazione dopo!!! Ma guarda, a me sembrava strano!! infatti dopo gli ho mandato un link, per sua conoscenza...cosi si aggiorna in termini di disoccupazione
Re: Indennità di disoccupazione dopo la maternità
Dovresti avere diritto
all'ASPI se hai due anni pieni di lavoro altrimenti alla MINIASPI, fai IMMEDIATAMENTE la richiesta presso un patronato ANCHE se sei in maternità quando cessa il rapporto di lavoro altrimenti perdi periodi (che invece a domanda presentata recuperi dopo la fruizione dell maternità)
cmq se leggi sul sito dell'Inps alla voce ASPI trovi tutte le indicazioni
all'ASPI se hai due anni pieni di lavoro altrimenti alla MINIASPI, fai IMMEDIATAMENTE la richiesta presso un patronato ANCHE se sei in maternità quando cessa il rapporto di lavoro altrimenti perdi periodi (che invece a domanda presentata recuperi dopo la fruizione dell maternità)
cmq se leggi sul sito dell'Inps alla voce ASPI trovi tutte le indicazioni
Re: Indennità di disoccupazione dopo la maternità
Non sanno proprio niente questi. L importante è che non ti sei licenziata tu..
Re: Indennità di disoccupazione dopo la maternità
Se sei incinta o se il bambino non ha compiuto un anno è l'UNICO caso di dimissioni volontarie in cui si ha diritto all'ASPI o MINIASPI... E' importante che diffondiate questa notizia. Le dimissioni vanno convalidate alla DTL perchè in teoria sei illicenziabile quindi devi andare a dichiarare che ti dimetti tu e non ti obbligano dopodichè puoi fare richiesta di disoccupazione. Anche questo è specificato nel sito inps
Re: Indennità di disoccupazione dopo la maternità
Sul sito inps
alla voce ASPI trovi tutte le info, dice che hai diritto dopo 8 gg dallo scadere dell'obbligatoria e hai 2 mesi di tempo per fare domanda (io ti consiglio di recarti ad un patronato il giorno dopo la scadenza del contratto se ti è possibile) così ti spiegano tutto per filo e per segno come ti devi comportare e non rischi per nulla. Anche perchè dopo la nascita organizzare gli impegni è più complicato, se sa già cosa fare e quando è meglio
alla voce ASPI trovi tutte le info, dice che hai diritto dopo 8 gg dallo scadere dell'obbligatoria e hai 2 mesi di tempo per fare domanda (io ti consiglio di recarti ad un patronato il giorno dopo la scadenza del contratto se ti è possibile) così ti spiegano tutto per filo e per segno come ti devi comportare e non rischi per nulla. Anche perchè dopo la nascita organizzare gli impegni è più complicato, se sa già cosa fare e quando è meglio